di Giuseppe Marinaro / AGI
Può tornare a rotolare – emergenza Covid permettendo – il pallone nell’oratorio della parrocchia palermitana di Santa Teresa del Bambin Gesù. Una nuova decisione riforma, poco più di un anno dopo, la prima ordinanza del tribunale civile, datata 5 dicembre 2019, che, accogliendo il ricorso di alcuni condomini di un palazzo che si affaccia sul cortile di via Parlatore, aveva vietato nei fatti ogni attività a partire dal calcetto, fino al basket. Erano ritenuti troppo rumorosi, a meno di complicati e costosi lavori di insonorizzazione, non sostenibili dalle magre casse della chiesa retta dai Fratelli missionari della misericordia. E, probabilmente, neppure davvero risolutivi. Una ordinanza di cui diede notizia l’AGI e che fece scalpore a livello nazionale, creando una mobilitazione, soprattutto nel mondo degli oratori, per il timore che potesse costituire un insidioso precedente.
Dopo il reclamo presentato dalla parrocchia, ecco il testo della Seconda Sezione civile del 17 febbraio che impone, sì dei limiti stringenti, ma ne allenta sensibilmente l’iniziale portata, riconoscendo l’interesse generale, il valore sociale e persino costituzionale delle attività svolte in oratorio.
“Tali attività ludico-ricreative – affermano i giudici nell’ordinanza di cui ha preso visione l’AGI – non mirano a realizzare un lucro dell’ente o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, nel segno del principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118 della Costituzione), concorrono alla realizzazione di un interesse generale (l’assistenza sociale), che il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista (articolo 38 Costituzione)”.
In particolare i giudici civili hanno ritenuto fondato uno dei motivi di impugnazione della parrocchia. Il giudice della prima fase cautelare, viene spiegato, si è mosso “dalla condivisa e ineludibile necessità di apprestare tutela piena ed effettiva al diritto fondamentale dei resistenti di godere di un ambiente domestico salubre ove svolgere le attività realizzatrici della propria persona (articolo 32 della Costituzione)”.
Ma, avvertono, quella prima decisione, “finisce per comprimere irragionevolmente (articolo 3 della Costituzione) le facoltà della reclamante senza tenere conto del criterio, legale e sussidiario, del preuso del cortile – preesistente all’erezione dell’immobile dei resistenti e destinato fin dalla sua costituzione alla ‘ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia’ – e del particolare contesto socio-ambientale in cui si svolgono i fatti di causa”.
Se da un lato è vero che “l’aggregazione dei giovani presso le strutture parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente ecclesiastico svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione”, dall’altro però “tali attività ludico-ricreative non mirano a realizzare un lucro dell’ente o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, nel segno del principio di sussidiarietà orizzontale, concorrono alla realizzazione di un interesse generale (l’assistenza sociale), che il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista”.
Accogliendo in parte il reclamo della parrocchia, “all’esito del bilanciamento degli interessi delle parti illuminato dal principio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità”, il collegio dispone una serie di prescrizioni: le attività estive potranno essere svolte esclusivamente durante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore mattutine (non prima delle 8 e non oltre le 13) e per due pomeridiane (con decorrenza non prima delle 16 e termine non oltre le 20) e mai sabato e domenica.
Le attività invernali da ottobre a maggio, dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza, mai consecutive: quelle mattutine non prima delle 8 e mai oltre le 13; quelle pomeridiane non prima delle 16 ed entro le 20. E’ consentito l’impiego di più palloni esclusivamente per gli allenamenti; lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta; il gioco del basket soltanto due volte alla settimana nel rispetto delle prescrizioni e gli incontri mai avranno durata superiore a un’ora e mezza ciascuno.
E’ possibile organizzare attività sportive serali soltanto nella stagione invernale (da ottobre a maggio), ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22; è consentita l’accoglienza dei bambini per il catechismo con l’uso di palloni tipo ‘supersantos’, ma per non oltre 30 minuti e tale accoglienza mai potrà avvenire in concomitanza con altre attività.
L’esercizio delle attività sportive sarà possibile soltanto a condizione che sia istallata e sempre impiegata una apposita rete pari all’altezza massima della rete di pallavolo per i lati lunghi e altezza minima pari all’altezza massima del tabellone del canestro per i lati corti e sempre che gli accessi al campo siano mantenuti chiusi durante lo svolgimento attività, di modo che mai il pallone possa impattare con i muri perimetrali.
Il calcio sarà permesso solo a condizione che le porte da calcio siano fissate al pavimento e distanziate di almeno un metro e mezzo dai muri perimetrali del cortile o della maggiore distanza necessaria per garantire che il pallone mai possa impattare con i muri perimetrali; il basket sarà possibile soltanto a condizione che siano istallati e sempre utilizzati i tabelloni regolamentari. Tutte le attività sportive e ricettive saranno possibili soltanto in presenza di personale dell’oratorio, il quale dovrà essere sempre riconoscibile, dovrà controllare costantemente il rispetto del regolamento e immediatamente allontanare tutti i trasgressori. E’ sempre vietato l’uso di impianti di amplificazione di qualsiasi specie, del megafono, dei fischietti o altri strumenti simili. L’uso del cortile resta subordinato al costante mantenimento di una tabella, “di dimensioni tali da renderla chiaramente leggibile da ogni parte del cortile”, contenente l’indicazione degli orari e delle modalità in cui secondo il regolamento è consentito si svolgano le attività sportive o ricettive.
E’ ammesso, infine, l’uso del sistema di illuminazione a condizione che sia sempre regolato in modo tale che il fascio di luce mai sia diretto sulle abitazioni dei condomini. Ma ora, è un fatto, c’è una nuova ‘luce’ sull’oratorio e sui ragazzi che potranno tornare a correre dietro a un pallone.